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R.D. 11/12/1933 n. 1775Art. 136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilowattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre. L'energia elettrica importata in italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 è esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata. Il ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra. Art. 137. È in potestà del governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima del 1927, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata. TITOLO IV CONTENZIOSO CAPO I GIURISDIZIONE Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di corte di appello è istituito un tribunale regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle corti di appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle corti di appello di Milano e Brescia; 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle corti di appello di Venezia e Trieste; 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle corti di appello di Bologna e Firenze; 5 - Roma: per le circoscrizioni delle corti di appello di Roma, Aquila ed An cona; 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle corti di appello di Palermo, Catania e Messina; 8 - Cagliari: per la circoscrizione della corte di appello di Cagliari. Il tribunale è costituito da una sezione della corte di appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del ministro guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. A ciascun giudice è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire trenta. I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile. Art. 139. È istituito in roma, con sede nel palazzo di giustizia, il tribunale superiore delle acque pubbliche. Esso è composto di: a) un presidente, nominato con decreto reale su proposta del ministro guar dasigilli, sentito il consiglio dei ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o altro grado parificato a primo presidente di corte d'appello, al quale rimane a tutti gli effetti parificato; b) quattro consiglieri di stato; c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di cassazione; d) tre tecnici, membri effettivi del consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva. In assenza del presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c). I giudici del tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di stato dal presidente del consiglio stesso; i consiglieri di cassazione dal primo presidente della corte di cassazione: i membri tecnici dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici. Tutti i componenti del tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del tribunale superiore può essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura. Al presidente del tribunale superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire seimila e a ciascun giudice di lire quattromila. Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del ministero di grazia e giustizia. Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere è nominato con decreto del ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su richiesta del tribunale superiore il primo presidente della corte di cassazione, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di roma. Art. 140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde; c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904 n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911 n. 774; f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con r. decreto 8 ottobre 1931 n. 1604. Art. 141. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorità amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche. Art. 142. Al tribunale superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in graado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal tribunale delle acque pubbliche. Il tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di stato ed un tecnico. Art. 143. Appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con r. decreto 25 luglio 1904 n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911 n. 774, del r. decreto 19 novembre 1921 n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al tribunale superiore delle acque dal- la presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con r. decreto 8 ottobre 1931 n. 1604. Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti. Nelle materie indicate nel presente articolo, il tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di stato e con un tecnico. Art. 144. La competenza dei tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione. Art. 145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, è fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscrita dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione. Un originale della relazione è dato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione. Art. 146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella gazzetta ufficiale del regno o nel foglio degli annunzi legali della provincia. CAPO II. NORME DI PROCEDURA. Art. 147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna corte d'appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze così del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni. Art. 148. Le cancellerie delle sezioni di corte d'appello, designate a funzionare come tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un ruolo di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa. Art. 149. L'ufficio di cancelleria del tribunale superiore delle acque pubbliche è aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici. In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con r. decreto 10 dicembre 1882 n. 1103, e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con r. decreto 7 agosto 1907 n. 611, che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato. Art. 150. Tanto nel tribunale superiore, quanto nei tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume. I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice. Art. 151. Ogni istanza ai tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 e 144, primo comma, del codice di procedura civile e per quanto riguarda le amministrazioni dello stato, con l'osservanza delle norme contenute nel r. decreto 31 dicembre 1923 n. 2828, sul foro erariale. Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso codice. Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge. |
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